Animali,  Medioevo

10.7.1388. Leggi per i piccioni e per i cani

10 luglio 1388 – Nuova legge a protezione degli animali, precisamente in favore dei piccioni. Il duca Gian Galeazzo Visconti stabilisce severe multe per chi li acchiappa e vieta di possedere reti per la cattura di questi volatili.

Per ogni coppia di piccioni presa, la contravvenzione è di 25 fiorini d’oro. Per costringere tutti a collaborare all’applicazione della nuova norma, il Visconti stabilisce che i comuni della zona in cui avvenisse la cattura dei piccioni dovranno partecipare al pagamento della penale. E chi non denuncia i bracconieri, verrà multato a sua volta sempre di 25 fiorini.

Per catturare i piccioni si usa una rete detta “a due ali”, legata cioè a due bastoni che possono essere fatti scattare uno contro l’altro per ripiegare la rete su sé stessa e trattenere qualunque cosa stia nel mezzo. Oppure la trappola con i “copertoi”, sempre una rete che con una molla va a serrare una gabbia – spesso di vimini – dopo che la preda vi è entrata attratta da qualche esca. Da questo 10 luglio 1388, chi possiede uno di questi strumenti deve giurare solennemente di non usarlo per i piccioni.

Poche settimane prima, Gian Galeazzo Visconti ha approvato un’altra legge contro i furti di cani da caccia: la multa per i ladri è sempre di 25 fiorini d’oro.

Giovani nobili con un piccione, affresc del ciclo delle Storie di Griselda, camera da letto della torre di sud-est del castello di Roccabianca, 1460 ca.
Giovani nobili con un piccione, affresc del ciclo delle Storie di Griselda, camera da letto della torre di sud-est del castello di Roccabianca, 1460 ca.

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